Ricorso proposto dalla Agenzia delle entrate in persona del direttore generale - Validità - Requisiti - Indicazione del nome della persona fisica investita della rappresentanza - Necessità - Esclusione - Ragioni.
In tema di contenzioso tributario, stante la rappresentanza legale dell'Agenzia delle Entrate in capo al suo direttore generale ed il difetto di personalità giuridica delle rispettive articolazioni territoriali, non occorre necessariamente indicare nel ricorso per cassazione il nome della persona fisica preposta a tale carica, essendo individuato in modo incontrovertibile, per la circostanza sopradetta, ai sensi degli artt. 67 e 68 del d.l. n. 300 del 1999, quale unico rappresentante ed autorizzato "ex lege" a stare in giudizio davanti alla Corte di cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22434 del 04/11/2016