Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - preclusione del ricorso inammissibile o improcedibile - Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24332 del 29/11/2016
Proposizione di due ricorsi avverso la stessa sentenza di appello – Ammissibilità - Limiti – Conseguenze.
Nell'ordinamento processuale civile vige il principio generale della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una volta che la parte abbia esercitato tale potere, esaurisce la facoltà di critica della decisione che lo pregiudica, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge. Pertanto, ove la stessa sentenza di appello venga impugnata tempestivamente con due identici ricorsi per cassazione, proposti l’uno di seguito all’altro, si pongono due sole alternative, a seconda che il primo di essi abbia, o meno, validamente introdotto il giudizio di legittimità: nell’un caso, il ricorso successivamente proposto va dichiarato inammissibile; nell’altro, invece, deve essere esaminato in ragione dell’inammissibilità del primo.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24332 del 29/11/2016