Domanda proposta nei confronti di due soggetti - Contrasto far gli stessi in ordine all'effettivo obbligato - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Conseguenze - Permanenza della riunione delle cause in fase di impugnazione - Necessità - Limiti.
Nel caso in cui una domanda sia proposta nei confronti di due soggetti e tra gli stessi insorga contestazione circa l'individuazione dell'unico obbligato, i rapporti processuali relativi ai due convenuti sono legati da un nesso di dipendenza reciproca delle due cause, comportando la decisione di ciascuna causa la decisione anche dell'altra, dando luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario in forza del quale le cause medesime devono rimanere riunite anche in fase di impugnazione, ove sia ancora in discussione la questione della individuazione dello obbligato.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13397 del 29/10/2001