Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11136 del 27/07/2002
Notifica della sentenza alla parte dichiarata contumace - Esecuzione della stessa nei confronti della parte personalmente - Effetti - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Morte o perdita di capacità del rappresentante - Rappresentanza volontaria od organica - Interruzione del termine per l'impugnazione ex art. 328, primo comma, cod. proc. civ. - Esclusione - Fattispecie in tema di decesso del commissario liquidatore di società in liquidazione coatta amministrativa.
La notificazione della sentenza alla parte che sia stata dichiarata contumace per accertata irregolarità della sua costituzione in giudizio deve essere eseguita a tale parte personalmente, senza che possa il notificante valutare la situazione processuale in maniera eventualmente difforme da quella emergente dalla formale declaratoria del giudice e senza che rilevi il fine della notificazione stessa, il cui compimento produce l'effetto di assoggettare il destinatario al termine breve di impugnazione; il decorso di detto termine non subisce interruzione ex art. 328, primo comma, cod. proc. civ. nella ipotesi di morte o di incapacità sopravvenuta del rappresentante, ove si tratti di rappresentanza volontaria od organica (come nella ipotesi, ricorrente nella specie, di decesso del commissario liquidatore della società in liquidazione coatta amministrativa).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11136 del 27/07/2002