Contro la sentenza già riformata con sentenza non definitiva - Inammissibilità - Fattispecie.
È inammissibile l'appello incidentale proposto contro la sentenza già riformata con sentenza non definitiva. (Nella specie gli appellati, contumaci nella prima fase del giudizio di appello, avevano proposto l'impugnazione incidentale nel giudizio proseguito per l'accertamento del "quantum debeatur" dopo che la Corte d'appello, in accoglimento dell'impugnazione proposta contro la sentenza di primo grado, aveva già pronunciato sentenza non definitiva sull'"an". I giudici di secondo grado avevano dichiarato inammissibile l'appello incidentale e la Corte regolatrice ha rigettato sul punto il ricorso, enunciando il principio di cui innanzi).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1720 del 07/02/2001