Impugnazioni civili - Appello - Domande - Nuove - In genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13163 del 14/12/1992
Rendimento del conto - Giudizio di appello - Nuove e diverse entrate non esposte in primo grado - Riscossione - Allegazione da parte dell'obbligato (a rendere il conto) - Inammissibilità.
Il diritto alla revisione del conto che, a norma dell'art. 266 cod. proc. civ., consente alla parte di chiedere in separato processo l'accertamento del credito nascente dalle partite di conto già approvato, che siano state omesse o duplicate per errore materiale o falsità, non autorizza nel giudizio di appello sul rendimento del conto, l'allegazione della riscossione da parte dell'obbligato (a rendere il conto) di nuove e diverse entrate non esposte in primo grado, perché tale deduzione, sia quando tende ad una condanna della parte tenuta a rendere il conto, sia quando ha solo funzione di contestare l'appello da quest'ultima proposto, da luogo ad una domanda nuova fondata su nuovi elementi di fatto, che, ai sensi dell'art . 345 cod. proc. civ. e per una esigenza di garanzia del principio del doppio grado di merito, non derogato dal diritto alla revisione del conto, non è consentita nel giudizio di appello.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13163 del 14/12/1992