Impugnazioni civili - appello - domande - non riproposte (decadenza) - domanda di risoluzione di un contratto per plurime inadempienze – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2520 del 09/04/1983
Accoglimento sulla base di una delle dedotte inadempienze del conduttore - dichiarazione di assorbimento delle altre - appello del soccombente - appello incidentale - ordine alle questioni non esaminate - onere della parte intercorsa - esclusione - richiamo delle predette questioni nelle proprie difese - necessità.*
Qualora, proposta domanda di risoluzione di un contratto per plurimi inadempimenti addebitati al convenuto, il giudice di primo grado l'abbia accolta sulla base di uno dei denunziati inadempimenti senza statuire sugli altri, ritenendo assorbite le relative questioni, la parte vittoriosa, di fronte all'appello del soccombente, pur non avendo l'Onere di proporre appello incidentale in ordine alle questioni non esaminate, è tuttavia tenuto a richiamare le dette questioni nelle proprie difese, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ.. ( V 3699/82, mass n 421668; ( V 448/82, mass n 418154; ( V 2330/81, mass n 413069; ( Conf 2239/81, mass n 412968).*
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2520 del 09/04/1983