Impugnazioni civili - appello - intervento in causa - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3704 del 21/12/1971
Ammissibilita - condizioni - giudizio relativo al solo sfruttamento economico di una invenzione - intervento in appello dell'inventore non piu titolare del brevetto - inammissibilita.*
Beni immateriali - brevetti (proprieta industriale) - in genere.*
In grado di appello e consentito l'intervento volontario solo di coloro che potrebbero proporre opposizione di terzo quali titolari di un diritto autonomo, la cui tutela non sia compatibile con la situazione giuridica accettata o costituita con la sentenza di primo grado, che crea loro un pregiudizio di fatto o di diritto. Non e ammissibile in appello l'intervento dell'inventore non piu titolare del brevetto (ed il cui nominativo non risulta, quindi, piu annotato nel registro dei brevetti, fra le persone, aventi diritto al brevetto, contro le quali deve essere promossa l'Azione di decadenza o di nullita) se nel giudizio non si controverte in ordine al diritto personale relativo alla paternita dell'invenzione, ma esclusivamente di diritti di natura patrimoniale (ivi compreso il risarcimento del danno) concernenti lo sfruttamento economico dell'invenzione di cui l'inventore si e spogliato .*
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3704 del 21/12/1971