Mancanza dei presupposti per l’emanazione dell’ordine.
L’ordine di integrazione del contraddittorio, emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione, è improduttivo di effetti, sicchè la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5161 del 28/02/2017