Ordinanza ex art. 380-bis c.p.c. – Relazione scritta – Errore revocatorio – Configurabilità – Condizioni e limiti
In tema di giudizio di cassazione, l’errore revocatorio che si assume inficiare la relazione depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nella sua formulazione – applicabile “ratione temporis” – anteriore alle modifiche apportategli dal d.l. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016), non può essere dedotto con ricorso per revocazione dalla parte che non lo abbia denunciato con la memoria oppure all’atto della comparizione all’adunanza per essere sentita, giacché tale omissione è da ritenere, alternativamente, sintomatica del fatto che la parte o ha dato causa a tale errore, ovvero ha rinunciato tacitamente a prospettarlo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4288 del 17/02/2017