Sentenza di appello - Motivazione “per relationem” alla decisione di primo grado - Ricorso per cassazione - Adempimento dell’onere ex art. 366, comma 6, c.p.c. - Modalità e contenuto della censura.
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - in genere.
In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata "per relationem" alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l'onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7074 del 20/03/2017