Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8604 del 03/04/2017
Esame di questioni non specificamente dedotte nei motivi, ma in rapporto di diretta connessione con questi - Ammissibilità - Condizioni - Violazione del principio “tantum devolutum quantum appellatum” - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel “thema decidendum” del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la censura di extrapetizione mossa alla sentenza impugnata, evidenziando che il motivo di appello relativo alla sussistenza del requisito dimensionale per il riconoscimento della tutela reintegratoria implicava necessariamente la questione preliminare della illegittimità o inefficacia del licenziamento, sulla quale non si era formato il giudicato interno, essendo ancora “sub iudice” l’effetto giuridico riconducibile alla patologia dell’atto).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8604 del 03/04/2017