Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 9991 del 20/04/2017
Opposizione ad ordinanza-ingiunzione per sanzione amministrativa - Procedimento “ex lege” n. 689 del 1981 - Cassazione con rinvio al giudice di primo ed unico grado - Rinvio cd. restitutorio - Sentenza - Modifica, nelle more, del regime di impugnazione della decisione del giudice di rinvio, ai sensi del d.lgs. n. 40 del 2006 - Rilevanza - Conseguenze.
Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - In genere.
In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per sanzione amministrativa proposta, "ex lege" n. 689 del 1981, anteriormente al d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza pronunciata dal giudice di pace quale giudice di primo ed unico grado, individuato a seguito di cassazione con rinvio cd. restitutorio o improprio (nella specie, per ragioni di mero rito, per non essere stata evocata in giudizio la P.A. competente), e pubblicata successivamente all'1 marzo 2006, è soggetta, in applicazione del principio "tempus regit actum", alle modifiche processuali apportate all'art. 23 della citata l. n. 689 dall'art. 26, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 40 del 2006 ed è, pertanto, appellabile.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 9991 del 20/04/2017