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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - del ricorso

- Dichiarazione di improcedibilità per omesso deposito nel termine ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ. - Carattere officioso - Fondamento - Sanatoria per notifica di controricorso senza eccezione di improcedibilità - Esclusione.


L'improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., per l'ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro la quale esso è stato proposto, deve essere rilevata d'ufficio, stante il carattere perentorio di detto termine, non potendo la suddetta violazione ritenersi sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso senza sollevare eccezione di improcedibilità.


Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22914