Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16502 del 05/07/2017
Riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. ad opera del d.l. n. 83 del 2012 - Portata - Sindacato di legittimità sulla motivazione - Riduzione al "minimo costituzionale" - Limiti - Verifica dell'estrinseca correttezza del giudizio di fatto - Ammissibilità - Condizioni.
Nella nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale", restando riservata al giudice del merito la valutazione dei fatti e l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, ma la Corte di cassazione può verificare l'estrinseca correttezza del giudizio di fatto sotto il profilo della manifesta implausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze e, pertanto, può sindacare la manifesta fallacia o non verità delle premesse o l'intrinseca incongruità o contraddittorietà degli argomenti, onde ritenere inficiato il procedimento inferenziale ed il risultato cui esso è pervenuto, per escludere la corretta applicazione della norma entro cui è stata sussunta la fattispecie.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16502 del 05/07/2017