Riproduzione, diretta o indiretta, degli atti di causa - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
È inammissibile, per inosservanza del necessario requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all'art. 363, comma 1, n. 3), c.p.c., il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, in via diretta o indiretta, il testo integrale di una serie di atti dello svolgimento processuale, così onerando la Suprema Corte di procedere alla loro lettura, similmente a quanto avviene in ipotesi di mero rinvio ad essi, non potendosi ritenere assolta da elementi estranei al ricorso la funzione riassuntiva sottesa alla previsione della sommarietà dell'esposizione del fatto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16059 del 27/06/2017