Censura relativa alla violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. - Modalità di proposizione - Puntuale e precisa esposizione delle ragioni della ritenuta erroneità dell’applicazione fattane dal giudice di merito - Necessità - Omesso riferimento, nella sentenza impugnata, ad uno specifico criterio legale - Irrilevanza.
Il motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione, da parte del giudice del merito, dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., deve essere formulato attraverso la puntuale e precisa enunciazione delle ragioni per le quali un dato criterio sarebbe stato erroneamente applicato, non assumendo rilievo la circostanza che nella sentenza impugnata risulti omesso l’espresso riferimento ad uno specifico criterio interpretativo legale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 15350 del 21/06/2017