Udienza per delibare l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata fissata anticipatamente rispetto all'udienza di comparizione - Deposito di memoria difensiva - Necessità di proporre con la memoria l'appello incidentale - Esclusione - Appello incidentale proposto con distinta memoria di costituzione nel termine di legge - Ammissibilità.
Nel rito locatizio è ammissibile l'appello incidentale proposto con memoria di costituzione nel termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione della controversia, pur se successivamente al deposito di una distinta memoria difensiva relativa ad altra udienza, più ravvicinata, fissata per delibare l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, atteso che, in tale sede, la difesa dell’appellato è funzionale e limitata al subprocedimento incidentale volto alla decisione dell’istanza cautelare.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 15358 del 21/06/2017