Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14937 del 15/06/2017
Sentenze della Corte di cassazione - Errata valutazione di un motivo di ricorso - Rilevanza ai fini della revocazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ove il ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l'errato apprezzamento, da parte della Corte, di un motivo di ricorso - qualificando come errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l'originario ricorso - si verte in un ambito estraneo a quello dell'errore revocatorio, dovendosi escludere che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., potendo configurare l'eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un "error in procedendo" ovvero "in iudicando", di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. (Nella specie, il ricorrente aveva dedotto che la Corte, errando, aveva ritenuto inammissibile il motivo di ricorso perché contenente, senza alcuna distinzione, censure di violazione di legge e di vizi motivazionali; la S.C., nell'enunciare il principio anzidetto, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14937 del 15/06/2017