Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - ritrovamento e scoperta di documenti decisivi - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14810 del 14/06/2017
Sentenza passata in cosa giudicata - Successivo riconoscimento della sottoscrizione apposta sulla copia fotografica di un documento già prodotto nel relativo giudizio ed ivi espressamente disconosciuta - Idoneità ai fini revocatori- Esclusione – Fondamento.
Non è riconducibile all’ipotesi di revocazione ex art. 395, n. 3), c.p.c. il caso di riconoscimento, nel corso di una deposizione testimoniale resa in un successivo giudizio penale, dell’autenticità della sottoscrizione apposta sulla copia fotografica di un contratto preliminare già oggetto di disconoscimento in un giudizio civile oramai definito, giacché in simile evenienza si è in presenza non già del rinvenimento di un nuovo documento decisivo preesistente alla decisione passata in giudicato, ma della successiva acquisizione, da parte di un documento (copia fotostatica) già presente all'interno dell'incartamento processuale, di un'efficacia probatoria in precedenza esclusa, per esserne stata espressamente disconosciuta la conformità all'originale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14810 del 14/06/2017