Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - violazione di norme di diritto - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14279 del 08/06/2017
Interesse a ricorrere - Possibilità di un risultato utile - Necessità - Autosufficienza del ricorso - Indicazione dei fatti rilevanti - Necessità - Fattispecie.
Poiché l'interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all'estraneità del giudizio di legittimità all'accertamento del fatto), indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice "a quo", asseritamente erronea. (Nella specie, il ricorrente si era limitato a denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 c.c. in relazione ad una clausola vessatoria, ma non aveva specificamente dedotto che la clausola in questione fosse priva di specifica approvazione per iscritto, impedendo, così, alla S.C. di individuare il suo interesse ad impugnare).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14279 del 08/06/2017