Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per ragioni di giurisdizioni - Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 13722 del 31/05/2017
Diniego della giurisdizione in primo grado - Affermazione della stessa in grado d'appello - Rimessione al primo grado - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità della decisione - Cassazione della sentenza e rinvio al primo giudice - Violazione della ragionevole durata - Esclusione.
Qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questa solleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondo grado, che affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell'art. 353 c.p.c., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice, con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo nel merito, la cassazione della relativa decisione deve essere disposta direttamente con rinvio al primo giudice, vertendosi in tema di violazione del principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione, senza che in ciò possa ravvisarsi una lesione della ragionevole durata del processo.
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 13722 del 31/05/2017