Sentenze del giudice del lavoro - Notifica della impugnazione direttamente al Ministero - Art. 11, comma 2, r.d. n. 1611 del 1933 - Applicabilità.
La notificazione della sentenza eseguita direttamente presso l'amministrazione statale parte in causa, invece che presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato del luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza stessa, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. per proporre impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13825 del 31/05/2017