Concordato preventivo - Decreto di ammissione alla procedura – Credito del professionista attestatore - Provvedimento che nega la sua natura prededucibile – Ricorribilità in cassazione - Esclusione – Fondamento.
In tema di concordato preventivo, il provvedimento con cui il tribunale, in sede di ammissione alla procedura, ai sensi dell’art. 182-quater, comma 4, l.fall. - nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sua soppressione ad opera dell’art. 33 d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 – abbia negato la natura prededucibile al credito del professionista incaricato di predisporre la relazione di cui all'art. 161, comma 3, l.fall., non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. perché privo dei requisiti di definitività e decisorietà.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 13537 del 30/05/2017