Art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 - Ritenuta non indispensabilità prove - Ricorso per cassazione - Autosufficienza - Onere deduttivo del ricorrente - Contenuto.
In tema di produzione di nuovi documenti in appello ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il ricorrente per cassazione che censuri la decisione del giudice di secondo grado che abbia ritenuto non indispensabile la nuova prova prodotta deve specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione, indicando quali documenti siano stati presentati e dichiarati inammissibili, nonché il relativo contenuto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17399 del 13/07/2017