Revocazione di sentenza di Cassazione - Declaratoria di inammissibilità - Decisione in udienza camerale ex art. 380-bis.1, c.p.c., anziché ex art. 380-bis c.p.c. - Legittimità - Fondamento.
In tema di ricorso per revocazione, ancorché l'art. 391-bis, comma 4, c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016), preveda che, ove ne ritenga l'inammissibilità, la Corte pronunci nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., la relativa declaratoria deve ritenersi consentita anche con ordinanza all’esito di udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., poiché tale ultimo modello di trattazione consente una maggiore articolazione del contraddittorio che conduce a superare il dato strettamente letterale del rinvio operato dall'art. 391-bis cit..
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 18278 del 25/07/2017