Domanda ritenuta assorbita in primo grado da una decisione preliminare - Impugnazione - Onere dell'appellante di proporre uno specifico motivo di gravame sulla questione assorbita - Esclusione - Riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c. - Sufficienza.
L’appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda (nella specie, condanna al pagamento degli interessi sul prezzo di una compravendita), avendola ritenuta assorbita da un'altra decisione di carattere logicamente preliminare (nella specie, di rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., per mancata produzione del certificato di destinazione urbanistica dell'immobile oggetto del contratto preliminare), non ha l’onere di formulare uno specifico motivo di gravame sulla questione assorbita, ma soltanto di riproporre la relativa domanda nel rispetto dell’art. 346 c.p.c..
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 17749 del 19/07/2017