Interesse a proporre appello - Soccombenza pratica - Necessità - Soccombenza teorica - Disciplina ex art. 346 c.p.c. - Applicabilità.
Una soccombenza soltanto teorica in primo grado - che ha luogo quando la parte, pur vittoriosa, abbia però visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, ovvero accogliere le sue conclusioni per ragioni diverse da quelle prospettate - non fa sorgere l'interesse della stessa ad appellare, ma le impone unicamente l'onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre le domande ed eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado, onde superare la presunzione di rinuncia e, quindi, la decadenza di cui all’art. 346 c.p.c..
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 20451 del 28/08/2017