Art. 391, comma 1, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016 - Estinzione per rinuncia intervenuta dopo la fissazione della pubblica udienza - Forma del provvedimento - Ordinanza - Fondamento.
Ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c., come sostituito dall’art. 1-bis, comma 1, lett. i), del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, la decisione della Corte di cassazione sull’estinzione per rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza, deve essere assunta, all'esito di quest'ultima, con ordinanza, in quanto detta disposizione prevede che questa sia la veste formale "ordinaria" della pronuncia di estinzione, ove la Corte non debba decidere su altri ricorsi contro lo stesso provvedimento.
Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 19169 del 02/08/2017