Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 24088 del 13/10/2017
Art. 380 bis.1. c.p.c. – Sfalsamento dei termini per il deposito delle memorie e delle conclusioni assegnati alle parti ed al P.M. - Principio della parità delle armi - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli art. 24 e 111, comma 2, Cost. - Manifesta infondatezza – Fondamento.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione al principio di parità delle armi - dell’art. 380-bis.1 c.p.c., nella parte in cui prevede termini sfalsati per il deposito delle memorie di parte e delle conclusioni scritte del P.M. nel procedimento per la decisione in camera di consiglio, introdotto dall’art. 1 bis, comma 1, lett. e) del d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. in l. n. 197 del 2016. Rientra infatti nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite imposto dall’art. 3 Cost. all'adozione di soluzioni obiettivamente irrazionali, la costruzione dei modelli processuali, cosicché l’anticipazione del termine per il deposito delle conclusioni scritte del P.M., mentre consente anche a quest’ultimo l’esposizione delle proprie ragioni in diritto e assicura così l’effettività del contraddittorio, appare funzionale a garantire il precetto costituzionale della ragionevole durata del processo ed è coerente con il profilo strutturale del procedimento camerale, nel quale non sussistono esigenze nomofilattiche o di particolare complessità e nel quale dunque l’intervento del P.M. avviene a tutela dell’interesse della legge, come autonoma prospettazione “super partes” della soluzione giuridica della controversia.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 24088 del 13/10/2017