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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 22880 del 29/09/2017

Censura della statuizione di inammissibilità di motivo di appello per genericità - Specificazione, nel ricorso, delle ragioni della specificità del motivo - Riproduzione del contenuto nella misura necessaria - Onere del ricorrente - Sussistenza - Fondamento.

L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 22880 del 29/09/2017

 

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