Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1521 del 26/01/2005
Fissazione del termine all'erede accettante con beneficio di inventario "ex" art. 500 cod. civ. - Proroga del termine - Provvedimento di revoca della proroga adottato in sede di reclamo - Ricorribilità in cassazione "ex" art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento.
È ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il provvedimento con il quale il tribunale, pronunciando in sede di reclamo "ex" art. 749 cod. proc. civ., disponga la revoca della proroga del termine assegnato "ex" art. 500 cod. civ. all'erede accettante con beneficio di inventario per liquidare le attività errie e formare lo stato di graduazione, trattandosi di provvedimento idoneo ad incidere su posizioni sostanziali di diritto soggettivo dell'erede medesimo (per la previsione, in particolare, della decadenza dal beneficio di inventario conseguente al mancato compimento, nel termine stabilito, delle menzionate operazioni), in contrapposizione a creditori del defunto e legatari.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1521 del 26/01/2005