Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23543 del 12/09/2008
Morte del destinatario dell'impugnazione - Ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi - Notifica al chiamato all'eredità che non abbia acquistato la qualità di erede - Nullità - Fondamento - Assegnazione di un nuovo termine - Ammissibilità - Condizioni.
Nel giudizio di appello relativo a cause inscindibili, qualora uno dei destinatari dell'impugnazione sia deceduto, è nulla la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio effettuata in persona del chiamato all'eredità che non abbia assunto la qualità di erede o vi abbia rinunciato prima della notifica stessa, in quanto la "legitimatio ad causam" non si trasmette dal "de cuius" al chiamato all'eredità per effetto della semplice apertura della successione, ma soltanto a seguito dell'acquisto della qualità di erede, gravando su chi agisce in giudizio l'onere quanto meno di dedurre che tale acquisto si è verificato. Ciò non comporta peraltro l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto il carattere perentorio del termine di cui all'art. 331 cod. proc. civ. non consente di escludere, in base ad un adeguato bilanciamento tra il diritto di difesa dell'effettivo destinatario dell'impugnazione ed il pari diritto del notificante, la possibilità di assegnare un nuovo termine per la notificazione, a condizione che la parte onerata alleghi l'impossibilità di osservare il primo termine per causa a lei non imputabile e chieda l'assegnazione di un nuovo termine per provvedere alla notifica.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23543 del 12/09/2008