Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - questioni nuove – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10195 del 27/05/2004
Ammissibilità - Limiti - Deduzione per la prima volta in sede di legittimità della applicabilità al rapporto di una determinata disciplina giuridica - Questione nuova - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio di legittimità non integra una inammissibile prospettazione di una nuova questione la deduzione con la quale il ricorrente indichi quale sia, a suo avviso, la disciplina giuridica applicabile al rapporto, qualora siffatta deduzione non comporti alcuna modificazione dei termini della controversia nei suoi elementi di fatto, quali dedotti nei precedenti gradi del giudizio e ritenuti incontestati dal giudice del merito, e non implichi, sotto il profilo eziologico, nuovi e diversi accertamenti di fatto (Nella specie, avente ad oggetto la domanda volta a conseguire gli incentivi al prepensionamento, il dipendente, soccombente in entrambi i gradi di giudizio, aveva dedotto per la prima volta in sede di legittimità che la delibera dell'Istituto bancario datore di lavoro di concedere l'incentivo ai dipendenti dimissionari integrasse una promessa al pubblico).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10195 del 27/05/2004