Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - questioni nuove – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26002 del 05/12/2011
Crollo di edificio per lavori sul fabbricato contiguo - Domanda di danni fondata sulla responsabilità del proprietario del fondo quale committente dei lavori - Modifica, in sede di legittimità, in domanda di responsabilità del proprietario per escavazioni ed opere sul proprio suolo - Mutamento dei fatti costitutivi - Sussistenza - Conseguenze - Inammissibilità.
Colui che, lamentando il danno consistito nel crollo del proprio edificio per lavori fatti sul fabbricato contiguo, abbia dedotto, nelle fasi di merito, la responsabilità del proprietario di questo, quale committente dei lavori di demolizione e ricostruzione, non può dedurre, per la prima volta in sede di legittimità, la questione della responsabilità dello stesso proprietario a norma dell'art. 840 cod. civ., in ragione del fatto che i presupposti applicativi di quest'ultima disposizione non sono affatto coincidenti con quelli di cui all'art. 2051, o all'art. 2043 cod. civ., qualora riferito alla responsabilità del committente per "culpa in eligendo".
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26002 del 05/12/2011