Giudizio di divisione - Appello - Condividente - Domanda di incremento della propria quota in relazione al pagamento di un debito solidale - Domanda nuova - Inammissibilità
L'invocazione da parte del condividente che ha pagato un debito solidale dell'art. 1115 comma 3 cod. civ., onde conseguire nel giudizio di divisione un incremento della propria quota, pari al suo diritto verso gli altri condividenti, integra non una eccezione, ma una domanda volta all'accertamento del proprio diritto ed alla conseguente espansione della quota, che non può proporsi per la prima volta in appello per il divieto del "novum" di cui all'art. 345 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10693 del 14/12/1994