impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - sentenze - di primo grado - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2055 del 29/01/2010
Notificazione di atto di appello avverso sentenza non previamente notificata - Successiva proposizione di ricorso per cassazione in quanto ritenuto quale unico rimedio esperibile - Ammissibilità - Condizioni - Rispetto del termine breve decorrente dalla notifica dell'atto di appello - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2055 del 29/01/2010
La notificazione dell'impugnazione equivale - agli effetti della scienza legale - alla notificazione della sentenza oggetto di impugnazione. Da ciò consegue che, ove il soccombente in primo grado proponga, avverso la relativa sentenza non notificata, una prima impugnazione davanti al giudice di appello e, successivamente, ritenendo la medesima sentenza ricorribile soltanto per cassazione, una seconda impugnazione mediante ricorso in sede di legittimità, quest'ultimo, in tanto può essere ritenuto ammissibile e tempestivo, in quanto sia proposto entro il termine breve decorrente dalla notificazione dell'originario atto di appello.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2055 del 29/01/2010
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 325
Cod. Proc. Civ. art. 326