Interventore adesivo volontario - Litisconsorzio necessario processuale – Sussistenza - Effetto - Inscindibilità delle cause anche in appello - Omessa notifica dell’impugnazione nei confronti dell’interventore - Conseguenze.
A seguito di intervento adesivo volontario, ex art. 105 c.p.c., pur ricorrendo un'ipotesi di cause sostanzialmente scindibili, si configura un litisconsorzio necessario processuale e la causa deve considerarsi inscindibile nei confronti dell'interventore anche in grado di appello, con la conseguenza che, ove l'atto di impugnazione non sia notificato nei suoi confronti ed il giudice non abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., si determina la nullità, rilevabile di ufficio pure in sede di legittimità, dell'intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11156 del 09/05/2018