Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - nel domicilio eletto (o residenza dichiarata) - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018
Ricorso per cassazione - Notificazione alla parte contumace in appello presso il procuratore domiciliatario in primo grado - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Rinnovazione - Ammissibilità - Limiti.
La notifica del ricorso per cassazione, anche nel processo tributario, alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall'art. 330, comma 3, c.p.c., ma non privo di collegamento con il destinatario: ne deriva che, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., che deve avvenire, peraltro, entro la metà del termine cd. breve per impugnare, salvo circostanze eccezionali delle quali deve essere data prova rigorosa.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018