Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - sottoscrizione - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13627 del 30/05/2018
Ricorso per cassazione - Mandato - Necessità - Esclusione - Sottoscrizione apposta da avvocato dello Stato diverso da quello che ha materialmente redatto l'atto - Nullità del ricorso - Esclusione - Sottoscrizione da parte di altro avvocato dello Stato - Sufficienza - Fondamento.
In tema di rappresentanza e difesa in giudizio, le Agenzie fiscali, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, possono avvalersi, ex art. 43 del r.d. n. 611 del 1993, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dalla procura "ad litem", che trova fondamento nell'"intuitus fiduciae" e nella personalità della prestazione. Ne consegue che gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandato, neppur quando, come nel caso del ricorso per cassazione, è richiesto il mandato speciale e che, avendo la difesa dell'Avvocatura dello Stato carattere impersonale, ed essendo quindi gli avvocati dello Stato pienamente fungibili nel compimento di atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, l'atto introduttivo di questo è valido anche se la sottoscrizione è apposta da avvocato diverso da quello che materialmente ha redatto l'atto, unica condizione richiesta essendo la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13627 del 30/05/2018