Decreto di rigetto della richiesta di definizione agevolata del giudizio - Ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
Il decreto ai sensi dell'art. 1, commi 231 e 233, della l. n. 266 del 2005, di rigetto dell'istanza di definizione agevolata del giudizio di responsabilità amministrativa, non è impugnabile ai sensi dell'art. 111 Cost. in quanto non decide su diritti soggettivi, bensì sull'ammissione ad un rito alternativo di definizione del giudizio, né ha carattere di definitività, essendo revocabile e modificabile alla stregua della disciplina generale sui procedimenti camerali.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 16978 del 27/06/2018