Domande dell’appellante non accolte in primo grado - Onere di riproposizione espressa in appello - Richiamo generico agli scritti difensivi del grado precedente - Insufficienza.
Il generico richiamo al contenuto degli scritti difensivi di primo grado non è idoneo a manifestare la volontà della parte di sottoporre nuovamente al giudice del gravame tutte le domande non accolte in primo grado e, quindi, a ritenere assolto l'onere previsto dall'art. 346 c.p.c. di specifica riproposizione in appello di quelle domande, a pena di rinuncia alle stesse.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 20520 del 03/08/2018