Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - notificazione - Ricorso in originale digitale e notificato telematicamente - Prova del perfezionamento della notifica - Deposito di copie analogiche del messaggio PEC e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna non autenticate - Onere di disconoscimento del controricorrente - Necessità. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. U, SENTENZA N. 22438 DEL 24/09/2018
In tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale digitale e sottoscritto con firma digitale sia notificato in via telematica, ai fini della prova della tempestività della notificazione del ricorso, è onere del controricorrente disconoscere, ai sensi della disciplina di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).