Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - cassazione senza rinvio erronea affermazione della propria competenza per territorio da parte del giudice di primo grado e del giudice di appello- conseguenze - cassazione ai sensi dell’art. 382 c.p.c. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22810 del 26/09/2018
>>> Nell'ipotesi in cui sia il giudice di primo grado sia quello di secondo grado abbiano erroneamente ritenuto sussistere la propria competenza per territorio, della quale invece erano privi, alla cassazione della sentenza d'appello deve seguire -ai sensi dell'art. 382 c.p.c. - l'indicazione, da parte della Corte di cassazione, del giudice competente in primo grado, dinanzi al quale sarà onere della parte più diligente riassumere il giudizio ex art. 50 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22810 del 26/09/2018