Ordinanza d'inammissibilità dell'appello
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) – ordinanze - ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma7, cost. - inammissibilità - eccezioni - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23151 del 26/09/2018
>>> L'ordinanza della corte di appello dichiarativa dell'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza nel merito non è impugnabile con ricorso per cassazione, neanche ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., a meno che il provvedimento non sia censurato, per "error in procedendo", nei casi in cui il relativo modello procedimentale sia stato utilizzato al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge. (La S.C., ribadendo la natura non definitiva dell'ordinanza della corte di appello resa ex artt. 348 bis, comma 1, e 348 ter c.p.c., perché il ricorso per cassazione può sempre essere proposto contro la sentenza di primo grado, ne ha escluso l'autonoma impugnabilità in una fattispecie in cui il giudice di appello, nel pronunciarla, aveva confermato l'inammissibilità per tardività delle produzioni documentali effettuate in primo grado dal ricorrente.)
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23151 del 26/09/2018