Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso – notificazione - ricorso in originale digitale e notificato telematicamente - prova del perfezionamento della notifica - deposito di copie analogiche del messaggio PEC e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna non autenticate - onere di disconoscimento del controricorrente - necessità. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018
>>> In tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale digitale e sottoscritto con firma digitale sia notificato in via telematica, ai fini della prova della tempestività della notificazione del ricorso, è onere del controricorrente disconoscere, ai sensi della disciplina di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018