Inammissibilità dell’appello - vizi deducibili
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - in genere - declaratoria di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c. - ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - vizi deducibili - proposizione di nuove questioni giuridiche - ammissibilità - limiti. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23320 del 27/09/2018
>>> Nel caso in cui l'appello sia stato dichiarato inammissibile ex art. 348-ter c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado può essere proposto entro i limiti delle questioni già sollevate con l'atto di appello e di quelle riproposte ex art. 346 c.p.c., senza che possa assumere rilievo la diversa formulazione dei motivi, che trova giustificazione nella natura del ricorso per cassazione, quale mezzo di impugnazione a critica vincolata, proponibile esclusivamente per i vizi previsti dall'art. 360, comma 1, c.p.c. , non comportando la dichiarazione di inammissibilità dell'appello sostanziali modificazioni nel giudizio di legittimità, fatta eccezione per la necessità che l'impugnazione sia rivolta direttamente contro la sentenza di primo grado e per l'esclusione della deducibilità del vizio di motivazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23320 del 27/09/2018