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Cause concernenti coobbligati in solido

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere  - cause concernenti coobbligati in solido - trattazione in un unico processo - sentenza concernente i diversi rapporti – mancata impugnazione per alcuni rapporti - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24728 del 08/10/2018

 

>> L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati.

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24728 del 08/10/2018