Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini – interruzione - termine breve d'impugnazione - pendenza - morte del difensore della parte - conseguenze - omessa rinnovazione della notificazione della sentenza - termine di cui all'art. 327 c.p.c. - decorrenza. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24799 del 09/10/2018
>>> In caso di morte del difensore della parte durante la decorrenza del termine per impugnare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 1986, opera la disciplina dell'art. 328, comma 1, c.p.c., secondo cui detto termine si interrompe e comincia a decorrere di nuovo dal giorno in cui è rinnovata la notificazione della sentenza, mentre, se tale rinnovazione non viene eseguita, l'impugnazione deve essere proposta nel termine previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, e non dall'evento interruttivo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24799 del 09/10/2018