Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione – presso il procuratore costituito - morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - ultrattività del mandato - configurabilità - conseguenze -notifica dell'appello al procuratore della parte deceduta - ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 24845 del 09/10/2018
>>> In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; ne consegue che è ammissibile la notificazione dell'appello presso il procuratore della parte costituita in primo grado e deceduta successivamente.
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 24845 del 09/10/2018